Art. 4.

      1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia di Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata

 

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entro due mesi dall'insediamento della sezione stessa.
      2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sede staccata di Foggia, sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Puglia, che li trasmette alla segreteria della sezione staccata di Foggia non appena essa sia entrata in funzione.
      3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Puglia.
      4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di Foggia.
      5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti alla sezione staccata.